Il Tribunale nazionale della Figc ha emanato la sentenza di condanna al Messina per la mancata corresponsione degli stipendi di novembre e dicembre entro il 16 febbraio 2017, attribuendo la penalizzazione di due punti in classifica alla formazione giallorossa con multa di 12 mila euro e condannando anche l'allora amministratore delegato Pietro Gugliotta all'inibizione per quattro mesi.

Le accuse - Preliminarmente il Tfn ha disposto l'unione per connessione soggettiva dei due procedimenti dopo il deferimento della Procura federale. Gugliotta Pietro deve rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS e 10, comma 3 del CGS, in relazione all’art 85, lettera C), paragrafo V) delle Noif per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. La società Acr Messina ha risposto a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs, per il comportamento posto in essere dall'amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore.

Le memorie difensive - Nei termini di rito il difensore di Pietro Gugliotta ha fatto pervenire memoria per il procedimento di cui alla nota n. 11628/969 pf 16-17 GP/GC/ac, intendendo declinare ogni responsabilità per l’omesso pagamento nei termini sanciti dalla normativa Federale di emolumenti, contributi e ritenute in quanto “la carica di amministratore delegato della società Acr Messina Srl sarebbe stata assunta dallo stesso senza alcun potere di firma e senza alcun compenso, limitatamente per il periodo dal 01.02.2017 al 09.02.2017”. Il 9 febbraio 2017, infatti, Gugliotta comunicava alla società a mezzo perc le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di amministratore delegato e da componente del consiglio di amministrazione, invitando contestualmente l’assemblea ordinaria per l'accoglimento delle stesse e le nomine e le nomine conseguenti . Nulla è pervenuto invece da parte dell'Acr Messina.

Il dibattimento - Alla riunione di oggi pomeriggio il rappresentante della Procura Federale, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto l'irrogarsi delle seguenti sanzioni: inibizione di quattro mesi quattro per Pietro Gugliotta così determinata: mesi tre (pena base) oltre un mese in continuazione; penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la Società Acr Messina Srl così determinata: 1 (uno) per gli emolumenti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2016; 1 (uno) per le ritenute Irpef e i contributi Inps novembre e dicembre 2016. Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione - “I deferimenti sono fondati e vanno accolti – si legge nel comunicato della sezione disciplinare -. Il primo procedimento trae origine dalla nota 08.03.2017, n. 2828.04/GC/cc con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 07/03/2017 dall’esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società Acr Messina Srl il mancato versamento e la mancata documentazione alla Co.Vi.So.C. delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016 così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) delle Noif da effettuarsi entro il termine del 16 febbraio 2017. Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. V) delle Noif le società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla Figc - Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Figc, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. Il secondo procedimento trae origine dalla nota 08.03.2017, n. 2827.04/GC/cc con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 07/03/2017 dall’esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva evidenziato l’omesso pagamento entro il termine del 16 febbraio 2017 degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2016 e la omessa trasmissione dei documenti alla Co.Vi.So.C. da parte della Società Acr Messina Srl Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. IV) delle NOIF, infatti, le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla Figc – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Figc, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del terzo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 febbraio 2017. Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse con entrambi i deferimenti. Infatti, dagli atti del procedimento, risulta sia il mancato pagamento nei termini fissati dalle disposizioni federali delle ritenute Irpef e dei contributi Inps terzo bimestre 2016/2017 sanzionato dall’art. 10, comma 3 CGS, sia l’inosservanza da parte della Società Acr Messina Srl del termine perentorio fissato dall’art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF per l’invio della documentazione correlata alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C. sanzionato ai sensi dell’art. 90, comma 2 NOIF, il quale prevede che: “La violazione, da parte della Società e dei suoi dirigenti, dell’obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall’art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l’ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le Società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico”. Ugualmente provata la responsabilità per il mancato pagamento nei termini fissati degli emolumenti dovuti ai tesserati per il terzo bimestre 2016 previsto e sanzionato dall’art. 10, comma 3 CGS ed anche l’omessa trasmissione entro il 16 febbraio 2017 della relativa documentazione alla F – Co.Vi.So.C., come previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV) delle NOIF e sanzionato dall’art. 90, comma 2 NOIF. Per completezza, va rilevato che l’art. 90, comma 2 NOIF non è indicato nei due atti di deferimento ma deve ritenersi pacificamente applicabile al caso di specie, sia in quanto le condotte da sanzionare (consistenti nell’aver omesso di documentare alla Co.Vi.So.C., entro il prescritto termine, l’avvenuto pagamento di quanto dovuto) sono state chiaramente contestate al deferito Gugliotta, sia in quanto la norma in questione risulta direttamente correlata all’art 85, lettera C), delle Noif, contemplando le sanzioni da applicare nel caso in cui l’interessato abbia tenuto le condotte deontologicamente rilevanti descritte ai paragrafi IV) e V) del citato articolo 85.

I provvedimenti - “In conclusione, va affermata la responsabilità disciplinare della Società e dell’Amministratore p.t. per tutte le condotte ascritte, non potendosi accogliere le difese svolte dall’amministratore pro-tempore. In particolare, si deve ribadire la responsabilità dell’Amministratore delegato deferito dinanzi a questo Collegio per le contestazioni mosse, in quanto, le dimissioni dallo stesso rassegnate a mezzo Pec in data 09.02.2017 assumono efficacia alla data dell’assemblea ordinaria del 18/02/2017 che ha provveduto sulle stesse ed alla nomina di un nuovo Amministratore Unico. Assemblea di cui lo stesso Gugliotta sollecitava la convocazione per le menzionate delibere. Ne consegue che, allo spirare del termine ultimo per gli adempimenti oggetto di contestazione, ossia al 16/02/2017, il Sig. Gugliotta deve ritenersi ancora in carica e tenuto ad effettuare i citati versamenti e comunicazioni all’organismo di vigilanza. In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del Sig. Gugliotta Pietro, legale rappresentante p.t. della Società, può ritenersi provata. Del comportamento ascritto al Sig. Gugliotta Pietro risponde, altresì, la società Acr Messina Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs, nonché ex art. 10, comma 3, del CGS e 90, comma 2 delle Noif. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: - per Gugliotta Pietro, inibizione di mesi 4 (quattro) per le violazioni riunite; - per la Società ACR Messina Srl, 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00), per le violazioni riunite”.

Sezione: Acr Messina / Data: Mer 03 maggio 2017 alle 16:35
Autore: MNP Redazione / Twitter: @menelpallone
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