La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha rigettato l’appello contro la squalifica fino al 25 aprile 2020 per il calciatore dell’Atletico Taormina, Giorgio Siligato, confermando quindi lo stop per 5 anni dopo la finale play-off del girone E di Prima categoria contro la Messana disputata lo scorso 25 aprile al “Bacigalupo” di Taormina.

Dopo il rinvio degli atti alla Procura Federale, deciso lo scorso maggio, per accertare l’effettiva identità dell’autore dell’aggressione ai danni dell’assistente arbitrale e la presenza allo stadio dello stesso Siligato, che – come riportato nel comunicato ufficiale – “non solo contestava l’identificazione fattane dall’ufficiale di gara oggetto dell’aggressione ma anche dal fatto, secondo l’assunto difensivo, che il predetto calciatore al momento in cui era avvenuta l’aggressione non si trovava presso l’impianto sportivo ma bensì al posto di lavoro, così come lo era prima dell’inizio dell’incontro”, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara e il rapporto della Procura Federale, ha stabilito che Giorgio Siligato è l’autore dell’aggressione contro l’assistente arbitrale, al quale ha causato lesioni guaribili in giorni 3 giorni “in ragione del riconoscimento fotografico effettuato, senza dubbio alcuno, da parte dell’Ufficiale di gara dinanzi all’Organo inquirente”.

Inoltre, “l’affermazione della reclamante secondo cui il sig. Giorgio Siligato non era presente nell’impianto sportivo in quanto trovavasi al posto di lavoro non ha trovato alcun riscontro documentale e/o probatorio”.
Lo stesso Siligato, convocato due volte per essere sentito dall’Organo inquirente, non si è presentato e “non hanno alcun valore probatorio le dichiarazioni allegate ad una memoria difensiva non sottoscritta ed irritualmente inviata da un legale in data di ieri per conto del sig. Siligato Giorgio” ma comunque l’impedimento fatto valere dal giocatore, e cioè che fosse impegnato a lavoro, "si sarebbe protratto fino alle ore 16.30 del 25/04/2015, mentre i fatti sono avvenuti intorno alle ore 17.50".

Per queste ragioni, la Corte non ha accolto il reclamo e “la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, non appare suscettibile della benchè minima riduzione risultando essa congrua in relazione al grave comportamento posto in essere dal sig. Giorgio Siligato”.

 

Sezione: Le categorie / Data: Mar 04 agosto 2015 alle 19:12
Autore: MNP Redazione / Twitter: @menelpallone
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