Venti punti sono venti punti. Nella classifica del Messina significano passare dai 17 conquistati sul campo a un virtuale -3 e trasformare una squadra costruita per vincere il campionato in una formazione costretta improvvisamente a inseguire da una distanza enorme. È questo, più ancora del resto, il dato dal quale partire per leggere il dispositivo n. 0082/TFNSD-2026-2027 pubblicato oggi dal Tribunale Federale Nazionale. La Procura Federale aveva chiesto 34 punti. Il Tribunale ne ha applicati venti. Ma il vero processo, per il Messina, probabilmente comincia adesso. Perché il dispositivo dice quanto è stata punita la società. Non spiega ancora in maniera compiuta perché proprio venti punti debbano ricadere sull’attuale Messina. Ed è questa la domanda che dovrà attraversare i successivi gradi della giustizia sportiva.

L’ILLECITO E LA PENA SONO DUE PROBLEMI DIVERSI - La prima distinzione è fondamentale. Una cosa è stabilire se gli atti sottoscritti da Stefano Alaimo mentre era inibito fossero incompatibili con le norme federali e se da quella situazione derivassero irregolarità nei tesseramenti. Altra cosa è determinare quale debba essere oggi la sanzione a carico della società che porta il titolo sportivo del Messina. È su questo secondo piano che il comunicato diffuso dall’ACR nel pomeriggio apre questioni tutt’altro che marginali. La società respinge la pronuncia e annuncia il ricorso alla Corte Federale d’Appello, sostenendo che vengano colpiti un progetto, una tifoseria e una città estranei alle condotte contestate. Detta così, l’argomentazione è soprattutto politica e comunicativa. Tradotta in termini di diritto sportivo, però, può diventare molto più precisa: fino a che punto la responsabilità sportiva della società può essere trasferita sulla nuova realtà e con quale intensità sanzionatoria?

ALAIMO ERA INIBITO, MA ERA ANCHE IL LEGALE RAPPRESENTANTE - È qui che emerge una particolarità della vicenda. Stefano Alaimo, nel periodo nel quale vennero sottoscritti gli accordi con i calciatori, era inibito nell’ordinamento federale ma rimaneva, secondo quanto risulta dalla vicenda, il rappresentante legale della società. Sono due piani differenti. L’inibizione impedisce al soggetto di svolgere determinate attività rilevanti per l’ordinamento sportivo. Ma non equivale automaticamente alla perdita dei poteri societari previsti dall’ordinamento civile e commerciale. Può quindi verificarsi una situazione apparentemente paradossale: un contratto può continuare a produrre obbligazioni economiche per la società sul piano civilistico e, contemporaneamente, l’atto di tesseramento collegato a quel contratto può essere considerato inefficace sul piano federale. È esattamente questa frattura che rende il caso Messina molto meno semplice di quanto possa apparire guardando soltanto al dispositivo. 

LA NUOVA SOCIETÀ QUEI CONTRATTI LI HA ONORATI - C’è poi un elemento ulteriore, destinato a essere valorizzato dalla difesa. La nuova società ha integralmente adempiuto alle obbligazioni derivanti dai contratti sottoscritti durante quella gestione. Questo significa che non ha disconosciuto quei rapporti quando si è trattato di pagarli. Ha sostenuto gli oneri economici che ne derivavano. Ed è un dato che, da solo, non rende validi retroattivamente i tesseramenti. Sarebbe giuridicamente sbagliato sostenere il contrario. Se un atto è inefficace nell’ordinamento federale perché concluso attraverso l’intervento di un soggetto inibito, il successivo pagamento degli stipendi non cancella automaticamente il vizio originario. Ma il problema dell’appello non sarà soltanto questo. 

PAGARE TUTTO NON CANCELLA L’ILLECITO, MA PUÒ PESARE SULLA PENA - È qui che la questione diventa interessante. La nuova proprietà ha rilevato il ramo sportivo attraverso una procedura giudiziaria, è subentrata nei rapporti connessi all’attività e ha adempiuto alle obbligazioni contrattuali ricevute. In altri termini, ha sopportato gli effetti economici di quegli atti senza essere il soggetto che li aveva originariamente posti in essere. Questo non costituisce necessariamente il “ravvedimento operoso” classico previsto dal Codice, perché il danno che l’ordinamento sportivo ritiene prodotto dall’utilizzo di calciatori irregolari riguarda soprattutto la regolarità della competizione e non il mancato pagamento dei calciatori. Ma può diventare una circostanza utile nella graduazione della sanzione. Il Codice consente infatti al giudice di valutare anche circostanze ulteriori rispetto alle attenuanti tipiche quando siano idonee a giustificare una riduzione. Ed è lì che la difesa potrà insistere. Non per dire: “Abbiamo pagato, quindi il tesseramento era valido”. Ma per sostenere qualcosa di molto diverso: “Abbiamo rilevato attraverso una procedura giudiziaria una situazione che risultava operativa nell’ordinamento federale, ne abbiamo assunto tutti gli oneri e oggi ci viene trasferito anche il massimo effetto sportivo negativo di atti che non abbiamo compiuto”. 

UN PRECEDENTE RECENTE INVITA ALLA PRUDENZA - Va però evitata un’illusione. La Corte Federale d’Appello ha già affermato in casi recenti che il successivo adempimento da parte di una nuova proprietà non cancella una violazione consumata dalla precedente gestione. In particolare, quando la normativa prevede una sanzione minima obbligatoria, il giudice non può scendere sotto quel minimo semplicemente perché la nuova compagine ha successivamente regolarizzato la posizione. Questo rende difficile sostenere che il semplice adempimento possa far sparire la responsabilità. Ma il caso Messina presenta una differenza importante. Qui non siamo davanti, almeno per quanto emerge oggi, a una sanzione fissa di venti punti stabilita automaticamente da una norma. La Procura ne aveva chiesti 34. Il TFN ne ha inflitti 20. Significa che un esercizio di graduazione è già avvenuto. Ed è proprio quella graduazione che la Corte Federale d’Appello potrà essere chiamata a verificare. 

PERCHÉ VENTI E NON DIECI, QUINDICI O CINQUE? - La vera domanda delle motivazioni potrebe essere questa: perché venti? La giurisprudenza federale in materia di utilizzazione di calciatori privi dei requisiti ha spesso utilizzato come parametro un punto per ogni gara irregolare, ma ha anche introdotto meccanismi di temperamento quando le violazioni seriali diventano numerose, proprio per evitare risultati sanzionatori sproporzionati o addirittura preclusivi della prosecuzione dell’attività. Quindi il numero delle gare conta, ma non basta. Contano anche la natura del fatto, la condotta della società, le circostanze concrete e la proporzione tra illecito e conseguenza. Il TFN ha già ritenuto eccessivi i 34 punti richiesti dalla Procura. Adesso bisognerà capire perché ne abbia ritenuti corretti venti. 

LA NUOVA PROPRIETÀ NON È UN’ESIMENTE AUTOMATICA - Su questo il Messina dovrà evitare una linea difensiva troppo semplice. Dire che Justin Davis non c’era quando furono sottoscritti quei contratti non basta. Il diritto sportivo attribuisce alla società una responsabilità propria per l’operato dei soggetti che la rappresentano e questa responsabilità può sopravvivere ai cambi di proprietà o di amministratori. La società sportiva non può liberarsi automaticamente delle conseguenze disciplinari semplicemente cambiando azionisti. Ed è proprio per questo che il tema non è soltanto personale. La questione da risolvere è più raffinata: quale continuità sportiva esiste tra la vecchia società e quella nata dopo l’acquisizione giudiziaria del ramo sportivo e, soprattutto, fino a dove deve spingersi quella continuità quando si quantifica la pena? La nuova proprietà non si è limitata a comprare un marchio. Ha acquisito il ramo d’azienda sportivo all’interno di una procedura giudiziaria e ha poi dovuto ottenere dalla Federazione i provvedimenti necessari per continuare l’attività. È un passaggio importante, perché il titolo sportivo non è un normale bene commerciale liberamente trasferibile: è la FIGC che riconosce alla nuova società il diritto di proseguire l’attività sportiva secondo le proprie norme. È quindi comprensibile che l’ordinamento federale sostenga che insieme alla continuità sportiva possano viaggiare anche determinate conseguenze disciplinari. Ma proprio perché è intervenuto un nuovo riconoscimento federale, la difesa potrà porre un’altra domanda: quale situazione è stata rappresentata alla nuova proprietà quando è stata autorizzata la prosecuzione dell’attività?

LA POSIZIONE DELLA CURATELA PUÒ DIVENTARE CENTRALE - C’è poi un ulteriore elemento. L’attuale proprietà non ha acquistato il Messina attraverso una normale compravendita tra privati. È subentrata attraverso una procedura giudiziaria, acquistando il ramo sportivo da una società in liquidazione e passando attraverso successivi adempimenti federali per ottenere l’affiliazione e l’attribuzione del titolo. Questo significa che durante quel percorso esistevano diversi soggetti istituzionali chiamati a verificare la situazione dell’azienda sportiva. Se una passività potenziale di natura disciplinare così rilevante — una vicenda capace oggi di produrre venti punti di penalizzazione — fosse già conoscibile o conosciuta e non fosse stata rappresentata in maniera adeguata durante l’operazione, potrebbe aprirsi un ulteriore tema di responsabilità. Ma anche in questo caso bisognerà distinguere fra ciò che era già formalmente noto nell’autunno 2025, ciò che è emerso soltanto con gli esposti della primavera successiva e ciò che poteva essere ragionevolmente ricavato dagli archivi federali. Non basta dire oggi: “La nuova proprietà non sapeva”. Bisogna stabilire chi sapeva cosa, e quando. 

L’AFFIDAMENTO SUGLI ATTI FEDERALI - Il comunicato dell’ACR insiste sul fatto che le pratiche sarebbero state validate dalla Lega Nazionale Dilettanti e ratificate dalla Federazione. È un argomento da utilizzare con cautela, ma non è irrilevante. La buona fede soggettiva, da sola, difficilmente cancella una responsabilità diretta della società. La giurisprudenza federale è molto chiara nel sostenere che la regolarità dei tesseramenti è un interesse primario e che una società non può limitarsi a dire di avere creduto che fosse tutto a posto. Ma qui il tema potrebbe essere più profondo. Se il soggetto che firmava era già formalmente inibito dalla stessa Federazione e le pratiche sono state comunque processate dal sistema federale per un’intera stagione, la difesa può chiedere quale fosse il livello di controllo esigibile e quale affidamento potesse nascere dalla condotta degli stessi organi federali. Non necessariamente per azzerare la responsabilità. Ma certamente per graduarla.

POI C’È LA RETROCESSIONE - Ed è qui che il problema dell’afflittività assume una dimensione particolare, visto che il Messina ha già concluso la stagione 2025-26 retrocedendo dalla Serie D all’Eccellenza. La retrocessione non è stata una sanzione per il caso Alaimo, ma è avvenuta per il risultato sportivo. Quindi, tecnicamente, non può essere invocato un vero e proprio principio del “ne bis in idem”: il club non è stato punito due volte per lo stesso fatto. Ma ignorare completamente quella retrocessione nel valutare l’impatto concreto della penalizzazione sarebbe altrettanto discutibile. 

L’AFFLITTIVITÀ NON PUÒ DIVENTARE DISTRUZIONE - Il Codice stabilisce che le sanzioni debbano essere effettive e afflittive. E stabilisce anche che, quando una penalizzazione non produrrebbe più alcun effetto nella stagione in cui è stata commessa la violazione, possa essere fatta scontare nella stagione successiva. È il motivo per cui i venti punti vengono applicati oggi in Eccellenza e non sulla classifica ormai chiusa della Serie D 2025-26. Da questo punto di vista la scelta del TFN ha una base normativa. Ma “afflittiva” non significa necessariamente massimamente distruttiva. La stessa giurisprudenza collega l’afflittività ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. La pena deve incidere. Non deve diventare sproporzionata rispetto al disvalore che si vuole sanzionare. 

LA RETROCESSIONE NON CANCELLA LA RESPONSABILITÀ, MA PUÒ CONTARE NELLA PROPORZIONE - Questo è il punto da sostenere con maggiore precisione. La difesa difficilmente potrebbe dire: “Siamo già retrocessi, quindi non possiamo essere penalizzati”, ma non funziona così. Potrà invece sostenere: “Nel determinare la sanzione concreta dovete considerare anche la situazione sportiva nella quale essa va a incidere”. È una differenza enorme. Perché un conto è riconoscere la responsabilità disciplinare. Un altro è trasformare quella responsabilità in una penalizzazione che, nella categoria inferiore e sulla nuova stagione, può avere un effetto molto più devastante del semplice recupero dell’afflittività perduta. 

IL VERO OBIETTIVO DELL’APPELLO POTREBBE ESSERE IL QUANTUM - È presto per sapere quale sarà la strategia dei legali del Messina. Le motivazioni del TFN potranno anche offrire argomenti per chiedere il completo proscioglimento. Ma, allo stato attuale, il terreno sul quale sembrano esistere gli argomenti più interessanti è quello della quantificazione della pena. Venti punti rappresentano una sanzione enorme. E il TFN, riducendo già di quattordici punti la richiesta della Procura, ha implicitamente riconosciuto che non esiste un automatismo semplice fra contestazioni e penalizzazione. La Corte Federale d’Appello dovrà quindi verificare se il Tribunale abbia dato il giusto peso a tutti gli elementi della vicenda. 

QUATTRO DOMANDE PER LA CORTE FEDERALE D’APPELLO - La battaglia del Messina potrebbe essere condensata in quattro domande.

La prima: quanto pesa il fatto che gli atti siano stati processati e abbiano prodotto per mesi un’apparenza di regolarità nell’ordinamento federale?

La seconda: quanto pesa il fatto che l’attuale società non abbia compiuto quelle condotte ma abbia invece assunto e integralmente adempiuto le obbligazioni derivanti dai contratti?

La terza: quanto pesa la particolare modalità di subentro, attraverso una procedura giudiziaria e un successivo riconoscimento federale?

La quarta: è proporzionato applicare venti punti nella stagione di Eccellenza a una società già retrocessa sul campo nella stagione in cui si collocano i fatti?

Non sono domande politiche. Sono esattamente i punti sui quali una decisione afflittiva deve essere motivata.

IL PRIMO PASSAGGIO È ASPETTARE LE MOTIVAZIONI - Per ora il Messina non può ancora sapere contro cosa esattamente costruire il reclamo. Il dispositivo è immediatamente efficace, ma il ricorso si costruirà sulla decisione motivata. Quando verrà depositata, scatteranno i termini per rivolgersi alla Corte Federale d’Appello. Il club potrà anche valutare una richiesta cautelare per sospendere temporaneamente l’efficacia del -20, perché il semplice reclamo non blocca automaticamente la penalizzazione. Poi, in caso di esito negativo o solo parzialmente favorevole, resterà il Collegio di Garanzia del CONI. E soltanto dopo l’esaurimento della giustizia sportiva potrà assumere una forma concreta anche il passaggio evocato nel comunicato verso la giustizia statale e il risarcimento dei danni. 

IL RISARCIMENTO È UN ALTRO PROCESSO - La società annuncia infatti di voler chiedere il ristoro dei danni patrimoniali, sportivi e d’immagine. È un fronte diverso. Per ottenere un risarcimento non basterà dimostrare di avere perso punti o denaro. Servirà dimostrare che qualcuno abbia tenuto una condotta illegittima o negligente, che quella condotta abbia prodotto un affidamento e che da essa sia derivato direttamente il danno. Qui torneranno inevitabilmente le domande sui controlli federali. Se Alaimo era ufficialmente inibito, perché le pratiche sono state processate? Se esisteva una potenziale irregolarità così grave, quando è diventata conoscibile?  E soprattutto: era conoscibile anche al momento della cessione del ramo sportivo alla nuova proprietà? Sono interrogativi diversi rispetto al -20, ma potrebbero diventare decisivi nell’eventuale causa risarcitoria. 

IL CONTROLLO DEVE PRECEDERE LA DELAZIONE - Un ordinamento sportivo solido non deve avere paura delle segnalazioni, anche anonime. Deve però fare in modo che il rispetto delle regole non dipenda da esse. Perché quando la regolarità di un campionato viene ricostruita soltanto dopo mesi attraverso un plico proveniente dall’esterno, significa anche che qualcosa nel sistema preventivo dei controlli non ha funzionato. Ed è questo il punto sul quale la vicenda dovrebbe indurre una riflessione molto più ampia. La responsabilità di chi viola una norma deve restare responsabilità di chi quella norma ha violato. La responsabilità della società può certamente sopravvivere secondo le regole dell’ordinamento sportivo. Ma trasferire una pena enorme su chi arriva dopo, senza interrogarsi contemporaneamente su come sia stato possibile che gli atti contestati attraversassero indisturbati tutti i livelli di controllo federale, sarebbe una lettura troppo comoda. Perché altrimenti il rischio è paradossale. Si punisce duramente chi oggi rappresenta la continuità sportiva del club, ma si lascia sullo sfondo il problema che ha consentito all’irregolarità di produrre effetti per mesi. E soprattutto si consegna, indirettamente, un potere enorme a chiunque riesca a entrare in possesso di informazioni interne. La giustizia sportiva deve sanzionare gli illeciti. Ma dovrebbe anche evitare di costruire un sistema nel quale il momento in cui un illecito emerge possa dipendere dalla convenienza, dalla strategia o, nel peggiore degli scenari possibili, dalla pressione esercitabile da chi custodisce un segreto. 

È anche per questo che il caso Messina non riguarda soltanto venti punti. 

Riguarda il modo in cui il calcio italiano decide chi deve controllare, quando deve controllare e, soprattutto, chi deve pagare quando quei controlli arrivano troppo tardi.

Sezione: Il focus / Data: Ven 30 ottobre 2026 alle 18:55
Autore: MNP Redazione / Twitter: @menelpallone
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