Pubblicata sul sito del Tar di Catania, l’ordinanza emessa dalla sezione seconda del Tribunale Amministrativo etneo lo scorso 13 gennaio in merito al ricorso, presentato il 29 luglio 2021 dalla società Football Club Messina ssd arl avverso la determina emessa dal Comune di Messina il 24-06-2021 che disponeva la non aggiudicazione alla società calcistica della concessione ultrannuale dello stadio “Franco Scoglio”, oggetto di un bando pubblico, emesso a giugno del 2020.

Il ricorso presentato per conto del rappresentante pro tempore della società che aveva sede in via Dogali dall’avvocato Enrica Maria Ghia, aveva come obiettivo quello di annullare, attraverso la sospensione da parte del TAR, gli effetti della determinazione di non aggiudicazione da parte del Comune, della determina di Giunta, datata 14-06-2021, con la quale il Comune di Messina approvava l’affidamento alla Messina Servizi Bene Comune S.p.A. degli impianti sportivi non oggetto di concessione a terzi per la manutenzione, cura del verde pubblico, guardiania e custodia, fra i quali anche quelli relativi allo Stadio F. Scoglio, del provvedimento di data e autore sconosciuti con cui è stata affidata al Prof. Francesco Vermiglio la funzione di consulente del R.U.P. ai fini della redazione dei provvedimenti impugnati, - della nota dell'ing. Antonio Amato, firmata quale Dirigente dell'Amministrazione comunale e non come Presidente della Commissione di gara, inviata al R.U.P. dopo avere comunicato la proposta di aggiudicazione, invitandolo a “sottoporre il piano economico finanziari prodotto dall'O.E. ad una verifica aggiuntiva da parte di un soggetto esperto in materia che possa confermare la validità del piano” e di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, anche non conosciuto.

Il 15 settembre 2021, relatore Diego Spampinato, la seconda sezione del Tar aveva respinto la richiesta di sospensione urgente, rinviando la discussione in seduta pubblica al 13 gennaio scorso e, in quella circostanza, ha emesso l’ordinanza n. 204/2022 con la quale richiede il deposito, da parte del Comune di Messina, difeso nella circostanza dall’avv. Arturo Merlo, di copia della determinazione n. 388 del 14 giugno 2021 riguardante l’affidamento a Messina Servizi Bene Comune Spa e di un altro documento legato al contenuto della memoria presentata dal Comune il 28 dicembre 2021, con la quale si chiedeva la improcedibilità del ricorso in conseguenza della perdita della ricorrente del requisito della affiliazione alla FIGC che potrebbe essere stata disposta ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera a), delle Noif - Norme Organizzative Interne della Figc.
In sostanza, i legali del Comune chiedono di non procedere in quanto il Football Club Messina ssd arl, non ha portato a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale, essendosi ritirata dal campionato di competenza, la serie D, lo scorso 7 dicembre. Il Tar assegna 30 giorni al Comune di Messina per depositare gli atti ulteriori e fissa per il prosieguo l’udienza pubblica del 24 marzo 2022.

Tutto rimandato, quindi, per la sentenza definitiva da parte dell’organo di giustizia amministrativa, ed un ulteriore rinvio probabile se il Presidente della Figc non emetterà, nel frattempo, la decadenza dell’affiliazione del Football Club Messina ssd arl matricola 8850, con un atto puramente formale non ancora effettuato da dicembre ad oggi, visto che la produzione della delibera di Giunta non dovrebbe richiedere alcuna difficoltà.

Sezione: Fuori Campo / Data: Dom 23 gennaio 2022 alle 08:11
Autore: MNP Redazione / Twitter: @menelpallone
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