Il bando vero e proprio di affidamento pluriennale dello stadio “Scoglio” dovrebbe vedere la luce a breve. Per entrare nei dettagli e capirne di più, abbiamo preparato una “faq list” con alcune domande chiave riguardanti le procedure contenute nel Capitolato d'oneri firmato dal dirigente Antonio Amato.

Chi vi può partecipare?
Gli operatori economici organizzati in forma societaria, iscritti nel registro delle Imprese delal Camera di Commercio; le cooperative e i consorzi di cooperative che siano iscritte rispettivamente nell'apposito Albo nazionale degli enti cooperativi e delle attività produttive; le società sportive professionistiche affiliate alla Figc; le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni e affiliate alla Figc; le Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni. Necessaria l'insussistenza delle cause di esclusione e l'assenza di partecipazione plurima

Quali sono i requisiti principali di partecipazione?
Fatturato globale minimo, riferito agli ultimi tre esercizi disponibili antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari ad almeno due volte l'importo a base di gara pari a 300.000 euro Iva esclusa e, pertanto, pari a 600.000 euro. Inoltre idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente, in relazione all'importo complessivo della concessione oggetto di affidamento, come risultante dal piano economico finanziario prodotto dallo stesso concorrente in sede di gara, da comprovare mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati. Elemento a garanzia della solidità del soggetto concessionario. . Il requisito finanziario deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere almeno il 60% del requisito in quanto si richiede che almeno un soggetto sia dotato di elevata solidità finanziaria. 

Serve esperienza particolare per accedere alla gara?
Inoltre l'avvenuto espletamento negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando di un servizio di gestione di impianti sportivi con un minimo di diecimila posti: insomma, si punta a specialisti della materia o comunque a soggetti che in qualche modo ci sappiano fare. 

Quali sono le modalità di partecipazione?
Il concorrente che intenda presentare offerta dovrà effettuare il sopralluogo presso gli impianti sportivi oggetto della presente concessione. La piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica,, piano economico finanziario. Inoltre il documento attestante la cauzione provvisoria, a favore del Comune di Messina, pari al 2 % dell’importo stimato della concessione per tutti gli 30 anni di gestione costituita, nella forma scelta dal concorrente

Quali sono le cauzioni e garanzie richieste per l'esecuzione del contratto d'appalto?
In primis la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato della concessione. All'aggiudicatario sarà inoltre richiesta, alla stipula del contatto, la polizza responsabilità civile terzi, la  polizza incendio e atti vandalici, e la polizza furto. Tutte precauzioni utili a superare diversi problemi emersi durante i lunghi anni di concessioni annuali, che creavano conflitti e confusioni nelle competenze manutentive. Infine è fatto obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto 


La durata della concessione è vincolata ai trent'anni indicati nel bando?
La concessione avrà la durata di trent'anni con decorrenza dalla data di consegna dell’impianto e è soggetta a riduzione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa. L’operatore economico, in aggiunta ai predetti anni di convenzione, può richiedere in sede di offerta una durata più lunga della concessione che dovrà essere calcolata commisurandola al periodo necessario per l’ammortamento dell’investimento delle migliorie proposte dal concessionario, in aggiunta agli interventi di manutenzione straordinaria già posti a base di gara e con esclusione di tutti gli interventi di adeguamento normativo necessari per l’agibilità dell’impianto. La durata complessiva della concessione dovrà essere correlata al valore delle migliorie proposte nell’ambito dell’offerta economica e non potrà, in ogni caso, superare 99 anni. 

Sono previste proroghe?
Nonostante quanto annunciato verbalmente, nel bando è specificatamente chiarito che rispetto alle modalità di aggiudicazione non sono previste proroghe scritte ed esercitabili. 

Cosa si intende per gestione dell'impianto?
La gestione e l’uso dell’impianto dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti principi e finalità: conduzione dell’impianto al fine di realizzare l’attività sportiva per la quale è destinato nonché tutte le attività compatibili anche di carattere commerciale, ferma restando la valenza pubblica delle attività, promuovere la diffusione della pratica sportiva nel territorio, massima fruibilità e funzionalità della struttura, salvaguardia del bene e delle sue dotazioni; riduzione progressiva degli oneri a carico del Comune di Messina e perseguimento dell'equilibrio economico della gestione

Come si intende per gestione delle attività commerciali?
Il concessionario deve condurre l’impianto per lo svolgimento dell’attività sportiva cui è destinato. In presenza dei necessari presupposti di legge, può organizzare anche attività complementari di bar, ristorazione, benessere psico/fisico, ricreative, culturali e del tempo libero, nella piena osservanza della normativa di settore. Può realizzare attività complementari nelle aree libere pertinenziali, previa trasformazione urbanistica delle stesse. Il gestore è autorizzato ad effettuare all’interno dell’impianto la vendita di prodotti per il merchandising, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze.Tali attività complementari possono essere curate direttamente dal gestore o affidate a terzi in sub concessione. Nei rapporti tra Concessionario e il sub-concessionario il Comune sarà completamente estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti tra i due soggetti. Il sub-Gestore ed il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio. Nelle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, quest’ultimo potrà chiedere al concessionario l’apertura dei punti ristoro, con oneri e ricavi a carico e a favore del concessionario. 

Cosa è previsto per le affissioni pubblicitarie?
Al concessionario è consentito lo sfruttamento pubblicitario all’interno delle aree oggetto della concessione, compresi i tabelloni elettronici. La pubblicità commerciale è consentita negli appositi spazi presenti all’interno dell’impianto sportivo e sullo schermo elettronico. Inoltre, è consentito alla Concessionaria gestire in via esclusiva altre forme di pubblicità e/o nuovi spazi pubblicitari all’interno dell’impianto. La pubblicità esposta deve essere riferita all'attività propria del Concessionario o dei suoi sponsor, comprese le manifestazioni temporanee che si svolgono all'interno dello stadio. Gli incassi spetteranno al gestore e dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria. Tale attività potrà essere affidata a terzi in sub concessione. 

Quali sono i controlli che dovrà effettuare il Comune dopo la concessione?
L’Amministrazione comunale, allo scopo di accertare il diligente e puntuale svolgimento del servizio, ha diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo delle attività e del rispetto di quanto analiticamente stabilito nel presente disciplinare e nei suoi allegati. Il concessionario dovrà favorire l’attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste. L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

Quali sono le cause di decadenza dalla concessione?
Il concessionario decade dalla concessione con risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, allorché si verifichino le circostanze di seguito indicate: non avvii gli interventi di miglioria proposti entro sei mesi dal termine previsto in offerta, salva in ogni caso l’applicazione della penale per il ritardo; non completi gli interventi di miglioria proposti entro sei mesi dal termine previsto in offerta, salvo specifica deroga esplicita da parte del Comune e salva in ogni caso l’applicazione della penale per il ritardo; non effettui reiteratamente gli interventi di manutenzione dell’immobile obbligatori per garantire la sicurezza dell’immobile e dei suoi fruitori, salva l’applicazione della penale per il ritardo; in caso di subconcessione dell’immobile non autorizzata dal Comune; in caso di mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, del canone nei termini previsti, previa messa in mora, e salva l’applicazione della penale per il ritardo. Il Comune, prima di dichiarare la decadenza con determinazione dirigenziale, comunicherà al concessionario avvio del procedimento. La decadenza della concessione fa sorgere il diritto del Comune alla escussione della cauzione definitiva prestata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, e determinerà la risoluzione di diritto del contratto. La concessione può comunque essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione di interesse pubblico originario non prevedibili al momento della stipula della concessione contratto. 

Sezione: Fuori Campo / Data: Gio 14 maggio 2020 alle 13:22
Autore: MNP Redazione / Twitter: @menelpallone
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