E' stata pubblicata nel pomeriggio la decisione della seconda sezione del TAR di Catania, assunta ieri in Camera di Consiglio sul ricorso presentato il 29 luglio scorso dal Football Club Messina per l'affidamento della concessione in gestione dello stadio "Franco Scoglio" a seguito della determinazione del Comune di Messina n. 5594 del 24.06.2021 con la quale è stata disposta la non aggiudicazione della gara in favore della società Football Club Messina ssd arl. 

Il Football Club chiedeva anche "la sospensione della determina del Comune di Messina n. 388 del 14.06.2021, con cui è stato approvato l'affidamento alla società Messina Servizi Bene Comune S.p.A. degli impianti sportivi non oggetto di concessione a terzi per la manutenzione, cura del verde pubblico, guardiania e custodia, fra i quali anche quelli relativi allo Stadio F. Scoglio, del provvedimento di data e autore sconosciuti (secondo il FC) con cui è stata affidata al Prof. Francesco Vermiglio la funzione di consulente del R.U.P. ai fini della redazione dei provvedimenti impugnati della nota dell'ing. Antonio Amato, firmata quale Dirigente dell'Amministrazione comunale e non come Presidente della Commissione di gara, inviata al R.U.P. dopo avere comunicato la proposta di aggiudicazione, invitandolo a sottoporre il piano economico finanziari prodotto dall'O.E. (operatore economico) ad una verifica aggiuntiva da parte di un soggetto esperto in materia che possa confermare la validità del piano”.

Il ricorso era stato presentato nei confronti del  Comune di Messina, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Merlo, del prof. Francesco Vermiglio, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Saitta e Paolo Vermiglio e del dirigente del Comune e RUP del procedimento di gara Salvatore De Francesco, non costituito in giudizio.

I magistrati Francesco Brugaletta, Presidente, Diego Spampinato, Consigliere, Estensore e Salvatore Accolla, Referendario, sono partiti dall'esame del  pregiudizio grave ed irreparabile che, secondo il Football Club, deriverebbe dalla non aggiudicazione e dagli altri atti per i quali viene chiesta la sospensiva, ovvero la sopensione degli effetti derivanti da quegli atti poichè causano un danno grave ed irreparabile in attesa della decisione sul merito da parte del Tribunale Ammnistrativo.
Per fare questo, si riporta il testo del ricorso che ritiene, in sostanza il danno risiedere nel succedersi degli atti compiuti (in re ipsa). Su questo punto  "la domanda cautelare - asseriscono i giudici della seconda sezione - non può essere accolta per difetto di un pregiudizio grave ed irreparabile atteso che:
- per quanto riguarda i profili di pregiudizio allegati dalla società ricorrente come riferibili a sé stessa, essi vengono prospettati:
a) come “in re ipsa”, così non adempiendo parte ricorrente all’onere della parte che chiede l’emissione di ordinanza cautelare di allegare il pregiudizio
grave ed irreparabile, non potendosi rimettere al Giudice di individuarlo;
b) in maniera generica, nella parte relativa ai danni di immagine;
c) come aventi natura patrimoniali, ciò che, comunque, attesa l’assenza di elementi che non siano eventualmente ristorabili all’esito della fase di merito, non integrerebbe comunque un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare un provvedimento cautelare;
- per quanto poi riguarda i profili di pregiudizio allegati come incidenti su soggetti diversi dalla società ricorrente, non appare sussistere interesse di tale società ricorrente alla loro allegazione;
- la domanda cautelare deve quindi essere rigettata;

Quindi, oltre al rigetto della domanda cautelare (la richiesta di sospensiva da parte del Football Club che chiedeva l'assegnazione dello stadio), il TAR delibera la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 13 gennaio 2022 e la condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti di ciascun soggetto costituito, delle spese della fase cautelare, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori, per ciascun soggetto costituito.

Immediata la diffusione di una nota ufficiale da parte del Comune di Messina, di cui riportiamo alcune dichiarazioni.

“Le sentenze non si commentano e nemmeno le ordinanze – ha dichiarato l’Assessore Musolinoma credo sia doveroso sottolineare come il TAR abbia ravvisato un difetto del pregiudizio grave ed irreparabile lamentato dal ricorrente, sia sotto il profilo patrimoniale che del danno all’immagine della società.”

“Conforta sapere – ha aggiunto l’Assessore allo Sport, Francesco Galloche si possa continuare a lavorare per la riqualificazione e la gestione dello stadio Scoglio, senza dare ascolto ai profeti di sventura e mirando solo alla tutela del bene pubblico.”

Sembra quindi chiudersi una fase importante della vicenda dell'affidamento pluriennale dello stadio "S.Filippo" apertasi a giugno 2020 con la pubblicazione del bando e protrattasi fino ad oggi con una scia di polemiche, dichiarazioni di fuoco e atti amministrativi, giuridici, politici che hanno caratterizzato gli ultimi due anni. Adesso si vedrà se vi saranno conseguenze anche sull'evolversi della vicenda sportiva del Football Club Messina.

Sezione: Fuori Campo / Data: Gio 16 settembre 2021 alle 18:18
Autore: Davide Mangiapane / Twitter: @davidemangiapa
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