Non si può considerare ancora definitivamente concluso il rapporto (breve) tra la società Acr Messina e lo staff tecnico, il primo della stagione, di mister Michele Cazzarò, che ha iniziato il torneo di Serie D sulla panchina giallorossa prima di essere esonerato dopo appena tre giornate. Lo stesso Cazzarò con il vice Vincenzo Murianni e il preparatore dei portieri Raffaele Cataldi hanno presentato ricorso per le spettanze dovute dal club del presidente Pietro Sciotto e la Commissione federale della Lnd lo ha parzialmente accolto, costringendo così l'Acr a provvedere entro un mese, in vista degli adempimenti per l'avvio della nuova stagione.

Secondo quanto stabilito, infatti, “il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza”.

La società giallorossa dovrà quindi risolvere la questione legata allo staff tecnico per non incorrere in sanzioni o, peggio, per non rischiare, qualora la proprietà decidesse di continuare la propria esperienza, di non essere ammessa al prossimo torneo di quarta serie. Inoltre, conclude il comunicato della Commissione, "n casi particolarmente gravi e di recidiva, fermo l’obbligo di adempimento, è prevista (art. 8 CGS) l’esclusione dal campionato di competenza, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza (o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria), la non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale. Le parti dovranno inviare l’attestazione dell’avvenuto adempimento (“liberatoria”) alla competente articolazione della LND e per conoscenza al Collegio Arbitrale".

Sezione: Acr Messina / Data: Gio 18 giugno 2020 alle 18:21
Autore: MNP Redazione / Twitter: @menelpallone
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