Campobasso e Teramo non parteciperanno al prossimo campionato di serie C. L'esito della sentenza è stato pubblicato intorno alle 10 di oggi sul sito del Consiglio di Stato e, alla fine, il Presidente del collegio giudicante Paolo Giovanni Nicolò Lotti, ha smontato il dispositivo cautelare del collega Barra Caracciolo che, a inizio agosto, aveva stoppato gli effetti del provvedimento di rigetto del ricorso presentato al Tar del Lazio. 

La sostituzione di due componenti il collegio del Consiglio di Stato, Di Matteo (membro della Corte Federale di appello Figc) e Perotti (in diverse occasioni coinvolto in giudizi per questioni sportive), oltre alle recenti mosse della Federazione, preoccupata dalle ripercussioni sul sistema delle licenze nazionali derivanti da una sentenza favorevole ai molisani, hanno creato grosse incertezze sull'esito finale della vicenda.

Adesso, via libera alla formulazione dei calendari ed all'avvio della stagione agonistica 2022-23 della serie C, con due piazze come Campobasso e Teramo fuori, ma alcune situazioni già critiche (Fermana e Alessandria le più evidenti) e il solito corredo di veleni legati a lotte di potere interne ad un "palazzo" del calcio sempre più avvitato in se stesso piuttosto che proiettato verso il futuro.

Di seguito, il testo dell'ordinanza, pubblicato sul sito del Consiglio di Stato:

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6528 del 2022, proposto da

S.S. Citta' di Campobasso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide n. 31;

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17;
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Di Amato, Astolfo Di Amato e Giorgio Pierantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Figc - Lega Nazionale Dilettanti, Fermana Football Club S.r.l., U.S. Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., non costituiti in giudizio;
Torres S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Pala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 05095/2022, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro e di Torres S.r.l. e di C.O.N.I.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2022 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Di Cintio, Ferrari, Angeletti, Viglione, D'Urso, in delega dell'Avv. Pala, Di Amato e Pierantoni;

Premesso

che con il ricorso di primo grado la società sportiva Città di Campobasso S.r.l. ha impugnato la decisione n. 53 del 26 luglio 2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., nonché gli atti presupposti (della FIGC e della Co.Vi.Soc.) che hanno determinato la mancata ammissione della società al campionato di serie C, motivata con riguardo alla situazione debitoria (segnatamente in materia di IVA) derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli formali ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, effettuati sulle dichiarazioni IVA degli anni 2019, 2020 e 2021;

che, in particolare, le risultanze dei predetti controlli hanno portato alla emissione di tre distinte comunicazioni di irregolarità in materia di IVA:

1. con riferimento al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2019: avviso n. 05249972018 del 4 dicembre 2019, per euro 14.665,35;

2. con riferimento al terzo trimestre del periodo d’imposta anno 2020: avviso n. 01357832220 del 27 settembre 2021 per euro 67.257,72;

3. con riferimento al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2021: avviso n. 03342122219 del 1 aprile 2022 per euro 12.494,90;

Ritenuto

che l’appello cautelare in trattazione chiede la riforma dell’ordinanza cautelare in epigrafe, e l’accoglimento della domanda cautelare, sull’assunto che le disposizioni federali approvate per il rilascio delle licenze nazionali per l’iscrizione ai campionati 2022/2023 non impongano, quale condizione necessaria per ottenere la licenza, il pagamento degli avvisi bonari (o comunicazioni di irregolarità) entro i termini di legge (ossia entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione ovvero, ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, come risulterebbe dalla norma federale di cui al Titolo I, Capo I, lettera D, punto 15, del Sistema delle Licenze Nazionali 2022/2023 (ove si richiede alle società di «assolvere, in presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri degli anni d’imposta 2017 e 2018, al primo ed al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2019, nonché al terzo trimestre dell’anno d’imposta 2020 e al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2021, il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento»);

che, secondo la società sportiva odierna appellante, la disposizione non prevede il versamento dell’intero debito tributario ma solo il “pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022” poiché il pagamento dell’intero è previsto solo se riferito ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre 2015, 2016, 2017 e 2018 (ipotesi che non ricorre nel caso in esame);

che, inoltre, la norma federale avrebbe fatto genericamente riferimento al pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022, senza aver riguardo alle modalità e ai termini delle rateizzazioni di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997; pertanto, correttamente la società - facendo seguito alla rateizzazione volontaria - nel termine del 22 giugno 2022 avrebbe assolto al pagamento della somma di € 18.422,96, ovvero di tutte le rate che sarebbero scadute dalla ricezione delle comunicazioni di irregolarità e fino al 31 maggio 2022;

Considerato

che le censure sopra riassunte non appaiono in grado di revocare in dubbio le conclusioni cui è giunta l’ordinanza cautelare impugnata, ove si tenga conto delle considerazioni che seguono:

a) il sistema normativo delineato dall’art. 54-bis e dall’art. 60, comma 6, del DPR n. 633/1972, nonché dagli articoli 2 e 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, prevede che a seguito della notifica delle comunicazioni di irregolarità scaturite dai controlli formali sulle dichiarazioni IVA (ma il sistema è identico per le imposte dirette: cfr. art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973) al contribuente si profilano queste alternative: contestare il contenuto della comunicazione (eventualmente impugnandola in commissione tributaria); versare le imposte dovute, risultanti dal controllo, entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità; diluire il debito mediante un piano di rateizzazione volontaria ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, con versamento della prima rata entro il predetto termine di 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario. Il versamento della prima rata è un elemento essenziale della fattispecie: non essendoci, nella fattispecie di cui all’art. 3-bis cit., un provvedimento formale dell’Agenzia delle Entrate che autorizzi o prenda atto della rateizzazione, l’elemento che formalizza o cristallizza la volontà del contribuente di accedere alla rateizzazione è costituito dal pagamento della prima rata entro il termine; in caso di inadempimento, si applica l’art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, che comporta la decadenza dal diritto alla rateizzazione del debito tributario;

b) nel caso di specie, è pacifico che la società sportiva non ha mai provveduto al versamento in termini della prima rata, per nessuno degli avvisi bonari ricevuti; con la conseguenza che sia all’epoca in cui sono state emanate le norme federali sulle Licenze nazionali 2022/2023 (22 aprile 2022), sia alla data del 31 maggio 2022, sia alla data del 22 giugno 2022 (data dei versamenti parziali effettuati dal Campobasso), non si può ritenere giuridicamente esistente alcun piano di rateizzazione; né, quindi, esistevano al 31 maggio 2022 rate scadute da adempiere;

c) la norma federale, come si è già veduto, si limita a prescrivere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022; ovviamente, se a tale data sussisteva un piano di rateizzazione, perfezionatosi secondo le norme tributarie applicabili (di cui, appunto, il Sistema delle Licenze nazionali non si occupa, implicitamente rinviando integralmente all’ordinamento tributario); ipotesi che nel caso di specie non ricorre, non essendosi giuridicamente perfezionato alcun piano di rateizzazione, per le ragioni sopra esposte;

d) l’appellante invoca inoltre una presunta adesione dell’Agenzia delle Entrate al piano rateale della società, ma l’asserzione è infondata in fatto: l’Agenzia, con la nota del 29 giugno 2022, si è limitata a dare riscontro dei versamenti effettuati, senza esprimere alcuna adesione o accordo;

e) anche la censura secondo cui, in modo del tutto illogico, la FIGC avrebbe richiesto, per l’iscrizione al campionato 2022/2023, una condotta inesigibile (dato che i termini per pagare o rateizzare l‘avviso bonario relativo al periodo di imposta 2019 erano scaduti fin dal 5 gennaio 2020) non appare cogliere nel segno, sia perché la regolarità tributaria e fiscale è un elemento da tempo preso in considerazione ai fini delle iscrizioni ai campionati professionistici, sia perché la società avrebbe potuto rimediare versando interamente il dovuto (pari ad € 94.417,97) entro la data indicata dalle disposizioni federali;

Considerata la peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello (Ricorso numero: 6528/2022).

Compensa tra le parti le spese giudiziali della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Valerio Perotti, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere

L'ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE

Giorgio Manca                                    Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL SEGRETARIO

Sezione: Serie C / Data: Ven 26 agosto 2022 alle 11:00
Autore: MNP Redazione / Twitter: @menelpallone
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